TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE
Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata
- L'Associazione
di Promozione Sociale denominata CNGEI Sezione Scout di Lecce APS[1] (Associazione di Promozione Sociale ai sensi
dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito Sezione, è Ente del Terzo
Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo
Settore) e successive modifiche e integrazioni.L'Associazione non ha personalità giuridica ed il proprio Codice
Fiscale è il n° 93049180750.
- La
Sezione ha sede legale in Lecce in Viale della Repubblica n° 88, il cambio di
indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica
Statutaria.
- La
Sezione ha durata illimitata.
Art. 2 - Finalità e Attività
La Sezione aderisce al
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS, di seguito
CNGEI, è tenuta a rispettarne lo Statuto
ed il Regolamento, a versare al CNGEI una quota di adesione annuale, nell'entità
e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale[2]
del CNGEI.
- La Sezione svolge, in via esclusiva o
principale, una o più attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli iscritti, degli
associati, dei loro familiari o di terzi, ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo
Settore di cui alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
i) organizzazione e gestione
di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità,
della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- La Sezione persegue i seguenti scopi:
- L'educazione dei giovani, ovvero,
l'educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza
distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con
particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'iniziativa,
dell'autodisciplina, dell'autonomia di pensiero, della dignità propria e degli
altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, del
rispetto per la natura e la salvaguardia dell'ambiente, nonché della
solidarietà umana verso chiunque altro;
- la formazione degli adulti agli ideali
dello scautismo, affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamente
allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.
- Per raggiungere i propri scopi la Sezione
può:
- Riunire, coordinare e sostenere gli adulti,
favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di
esperienze al fine di offrire ai giovani iscritti un percorso educativo adatto,
efficace, strutturato e al passo con i tempi;
- riunire i giovani in occasioni di incontro
e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane, in
opportunità di servizio alla comunità e all'ambiente;
- partecipare o organizzare occasioni di
incontro internazionale per associati e iscritti al fine di arricchire le
proprie esperienze, le conoscenze tecniche, promuovere l'amicizia
internazionale e la cooperazione tra i popoli;
- offrire occasioni di conoscenza ed
approfondimento dei Valori e del Metodo Scout a terzi, interessati a conoscere il Movimento Scout;
- collaborare e cooperare con soggetti terzi
per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento
degli scopi associativi.
- La Sezione realizza la sua proposta
educativa in favore degli iscritti, avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati.
- La dimensione spirituale caratterizza ogni momento
dell'attività educativa ed è curata dagli educatori
nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo
educato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie convinzioni, alla
disponibilità al confronto e all'accoglienza dell'altro.
- Le attività della Sezione e le sue finalità
sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei
diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e
antifasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana. La Sezione
si impegna attivamente a servire la Patria mediante l'educazione dei giovani
agli ideali di libertà, giustizia, democrazia e attraverso il rifiuto di ogni
forma di autoritarismo e totalitarismo proveniente da qualsiasi parte politica.
- La Sezione, per il conseguimento degli
scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert
Baden-Powell, ispirandosi ai valori della legge e della Promessa Scout, i cui
testi integrali sono allegati sotto la lettera A dello Statuto del CNGEI.
- La Sezione nell'esercizio delle proprie
attività, adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni,
forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.
Art. 3 - Attività diverse
- La Sezione può svolgere, ai sensi dell'art.
6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali
rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti
dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e
gratuite.
- L'organo deputato all'individuazione delle
attività diverse che la Sezione potrà svolgere è il Comitato di Sezione.
TITOLO II - RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione
- La Sezione è a carattere aperto e non
dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati, né prevede il trasferimento della qualità di associato.
- Possono chiedere di associarsi alla Sezione
le persone fisiche che abbiano concluso il percorso educativo secondo il metodo
scout del CNGEI o che, non ricadendo all'interno del percorso educativo del
CNGEI, richiedano di associarsi. Essi conoscendo e
condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI,
svolgono attività di volontariato nella Sezione e nel CNGEI, ricoprendo
incarichi e ruoli anche in base alle necessità delle stesse e alle proprie
caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale,
gratuito e senza scopo di lucro.
- Le istanze di ammissione devono essere
presentate al Presidente di Sezione il quale, le sottopone al Comitato di Sezione, che le
valuta nella prima riunione possibile.
- L'accoglimento delle istanze è comunicato
agli interessati che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo
associativo ed annotate nel libro degli associati.
- In caso di rigetto dell'istanza sarà il
Commissario di Sezione, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare
agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di
rigetto della istanza di ammissione.
- Chi ha presentato l'istanza di ammissione
può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Sezione in occasione della
prima seduta utile.
- Non possono essere iscritti alla Sezione:
- gli associati ad altre organizzazioni
Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o che si qualificano tali,
operanti nel territorio nazionale;
- coloro che sono stati espulsi da altri enti
aderenti al CNGEI;
- Non saranno più
considerati associati, coloro che avranno manifestato
in forma scritta, la volontà di non voler partecipare alla vita associativa,
ovvero, coloro che non hanno versato il previsto contributo associativo annuale
entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati
- Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le attività
organizzate, secondo il proprio ruolo;
- partecipare all'Assemblea di Sezione;
- vestire l'uniforme del CNGEI nelle
occasioni previste dal Regolamento Nazionale, fregiandosi dei distintivi che
competono;
- avere una copertura assicurativa stipulata
e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- usufruire di tutti i servizi che la Sezione
ed il CNGEI mettono a disposizione;
- ricevere gratuitamente notiziari
associativi e del CNGEI;
- ottenere le agevolazioni previste nei
contatti con le altre organizzazioni scout;
- ricevere la tessera del CNGEI;
- esaminare i libri sociali della Sezione e
del CNGEI;
- candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto;
- Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare la Legge Scout e prestare la
Promessa Scout;
- aderire agli scopi associativi e
condividerne le finalità istituzionali;
- rispettare tutte le norme che disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;
- versare il contributo associativo annuale nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione;
- prestare volontariamente e a titolo
gratuito la loro opera in favore della Sezione e del CNGEI;
- collaborare, in base alle proprie capacità
e competenze, al buon funzionamento della Sezione e del CNGEI;
- Gli associati hanno un comportamento sia
verso l'interno che verso l'esterno dell'associazione improntato al rispetto
del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di
associato per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.
Art. 6 - Recesso - Dimissioni
- È possibile recedere dalla qualità di
associato mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della
Sezione, il recesso è immediatamente esecutivo e non necessita di accettazione.
- È possibile dare le dimissioni da un ruolo
mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Sezione, le stesse
sono immediatamente esecutive e non necessitano di accettazione.
- Le dimissioni del Presidente di Sezione o
della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione comportano la
decadenza di tutti gli organi ad eccezione dell'Organo di Revisione e
Controllo, ove previsto. (vedasi art. 14 c. 14)
Art. 7 - Iscritti (immodificabile)
- Possono chiedere di iscriversi alla Sezione
e di partecipare alle attività scout, tutti i giovani che abbiano già compiuto
gli otto anni d'età o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno scout di
riferimento, ovvero, entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
- Le istanze, sottoscritte da chi esercita la
responsabilità genitoriale, devono essere presentate al Presidente della
Sezione, l'esame delle stesse può essere demandato al Commissario di Sezione
con facoltà di delega al Capo Gruppo.
- L'accoglimento delle istanze è comunicato
agli interessati che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo
di iscrizione ed annotate nel registro degli iscritti.
Art. 8 - Diritti e
obblighi degli iscritti
- Gli iscritti alla Sezione hanno il diritto
di:
- partecipare a tutte le attività scout,
organizzate secondo la propria fascia d'età;
- vestire l'uniforme del CNGEI nelle
occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;
- avere una copertura assicurativa stipulata
e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- usufruire di tutti i servizi che la Sezione
ed il CNGEI mettono a disposizione;
- ricevere gratuitamente pubblicazioni e
notiziari associativi e del CNGEI;
- ottenere le agevolazioni previste nei
contatti con le altre organizzazioni scout;
- ricevere la tessera del CNGEI.
- Gli iscritti alla Sezione hanno l'obbligo
di:
- rispettare la Legge Scout e prestare la
Promessa Scout;
- aderire agli scopi associativi e
condividerne le finalità istituzionali;
- rispettare tutte le norme che disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;
- versare il contributo di iscrizione nei
termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
TITOLO III - VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE
Art. 9 - Volontari
- La Sezione, oltre all'attività di
volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari non
associati di cui all'art. 17 comma 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro
libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in modo non
occasionale in favore della Sezione e del CNGEI, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell'associazione e,
degli associati e degli iscritti, in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà e del bene comune.
- Ai volontari possono essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dalla Sezione stessa.
- La qualità di volontario è incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito dalla Sezione o dal CNGEI.
- Il CNGEI assicura i volontari contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del
Codice del Terzo Settore.
- La Sezione iscrive i volontari di cui al
comma 1. in un apposito registro.
Art.
10 - Persone retribuite
- La Sezione può assumere lavoratori
dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,
anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle
finalità e in ogni caso, in seguito a delibera assembleare. Il numero dei
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta
per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli
associati.
TITOLO IV - RICONOSCIMENTI E SANZIONI
Art. 11 - Sanzioni Disciplinari
- Gli associati della Sezione che in
manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre
occasioni inerenti l'attività della Sezione e del CNGEI tenessero un contegno
riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di
uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione;
- deplorazione;
- temporanea esclusione dall'attività
scautistica e/o dal ricoprire cariche in Sezione o nel CNGEI;
- espulsione dalla Sezione;
- Il Comitato di Sezione può infliggere i
provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
- Il Consiglio Nazionale del CNGEI può
infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d)
solo per azioni commesse da associati che ricoprono incarichi nazionali anche
temporanei o di scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusivamente dalle
cariche del CNGEI.
- Il Giurì d'Onore[3]
può infliggere i provvedimenti contemplati sub a),
b), c) e d).
- Questi organi devono dare comunicazione
scritta del provvedimento agli interessati ed alla Sezione di appartenenza.
- Gli interessati, per i provvedimenti
adottati dal Comitato di Sezione o dal Consiglio Nazionale del CNGEI, nel
termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono
impugnare lo stesso con istanza al Giurì d'Onore.
- Qualora le mancanze siano commesse da un
dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di
Sezione o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecitamente il caso al
Giurì d'Onore che ne esegue la decisione.
- Presidente di Sezione o Commissario di
Sezione possono in via urgente provvedere alla sospensione temporanea degli
associati di cui al comma 1 del presente articolo, in attesa della decisione
del Giurì d'Onore.
Art. 12 - Onorificenze
- Sono previste distinzioni al valore, al
merito e di benemerenza per premiare atti di valore compiuti dagli associati,
per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione
o al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dal
Regolamento del CNGEI.
TITOLO V - ORGANI SOCIALI
Art. 13 - Organi sociali, gratuità e durata
- Sono organi della Sezione:
- Assemblea di Sezione
- Presidente di Sezione (legale
rappresentante)
- Commissario di Sezione (responsabile
educativo)
- Comitato di Sezione (organo
di amministrazione)
- Organo di Revisione e Controllo (obbligatorio
per legge o deliberato dall'Assemblea di Sezione)
- Ai componenti degli organi sociali, ad
eccezione di quelli dell'Organo di Revisione e Controllo, salvo che gli stessi
non siano associati, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Le sedute del Comitato di Sezione e
dell'Organo di Revisione e Controllo, se in composizione collegiale, sono
valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in
carica.
- Le sedute di cui al comma precedente, potranno svolgersi
in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo
le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
- Nel caso che una carica elettiva resti
vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea
di Sezione.
- Quando però negli organi collegiali venga a
mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente di Sezione
è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea di Sezione per
l'elezione dei nuovi componenti, i quali, durano in carica fino alla scadenza
del medesimo triennio di gestione del Comitato di Sezione.
- Tutte le cariche sociali sono elettive,
hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Art. 14 - Assemblea di Sezione
- L'Assemblea di Sezione è il massimo organo
decisionale della Sezione.
- All'Assemblea di Sezione partecipano con
diritto di parola e di voto tutti gli associati.
- L'Assemblea di Sezione in sessione
Ordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
- L'Assemblea di Sezione in sessione
Ordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto presenti in assemblea.
- Gli associati possono intervenire
personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente un altro associato
della Sezione.
- Gli associati che hanno conferito delega
sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze
previste.
- Ogni associato non può essere portatore di
più di una delega.
- L'Assemblea di Sezione in sessione
Ordinaria:
- elegge e revoca i componenti degli organi
sociali;
b. approva la relazione sulle attività svolte ed
il bilancio consuntivo di Sezione;
c. delibera sull'entità del contributo
associativo annuale da richiedere ad associati e iscritti;
d. delibera sul programma e sul bilancio
preventivo ad esso collegato;
e. approva il Progetto di Sezione, il bilancio
sociale se previsto, e i loro aggiornamenti;
f. elegge i delegati all'Assemblea del CNGEI,
tra gli associati della Sezione;
g.
approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti
organi del CNGEI;
h.
delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o
che vengano sollevate dagli associati.
9.
L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione Ordinaria, dal Presidente di
Sezione, ogni anno, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea del CNGEI, con
PEO o PEC o altro mezzo equipollente, inviata almeno quindici giorni prima
della seduta, contenente l'ordine del giorno.
10.
L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, è validamente costituita con
la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
11.
L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria delibera con il voto dei due
terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ovvero, con le
maggioranze di cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto.
12. L'Assemblea di
Sezione in sessione Straordinaria:
- delibera
sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera
lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera
sulla rinuncia dell'adesione al CNGEI;
- delibera
su ogni altra questione di carattere urgente o straordinario.
13.
L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione Straordinaria, dal Presidente di
Sezione, almeno quindici giorni prima della seduta, con PEO o PEC o altro mezzo
equipollente, altresì è convocata su richiesta del Comitato di Sezione o di
almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La richiesta deve contenere
l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Trascorsi due
mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione,
l'Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai richiedenti.
14. In
caso di dimissioni del Presidente di Sezione, ovvero, nel caso in cui per
qualche motivo venga a decadere l'intero Comitato di Sezione e non sia stato
previsto l'Organo di Revisione e Controllo, il Comitato di Sezione, in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e
senza ritardo l'Assemblea di Sezione al fine di procedere all'elezione degli
Organi Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione
ordinaria della Sezione.
15.
L'assemblea di Sezione, sia essa in sessione Ordinaria o Straordinaria, potrà
svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in
videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
Art. 15 - Presidente di Sezione
- Il Presidente di Sezione, eletto dall'Assemblea è il legale rappresentante della Sezione.
- Il Presidente di Sezione:
- convoca l'Assemblea di Sezione;
- convoca e presiede il Comitato di Sezione;
- nomina, su proposta del Commissario e su designazione
del Comitato, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice
Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici
previsti dal Progetto di Sezione approvato dall'Assemblea;
- nomina inoltre, su designazione del
Comitato di Sezione, il Tesoriere;
- Instaura e mantiene i rapporti con le
autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
- ha la firma su tutti gli atti esterni;
- propone al Presidente del CNGEI, sentito il
Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza, per il
riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione;
- vigila e controlla tutti gli Organi della
Sezione.
- Il Presidente di Sezione può delegare le
sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.
- In caso di assenza o di impedimento il
Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal
Commissario di Sezione.
- Il Presidente di Sezione risponde del
proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza
votando una mozione di sfiducia.
Art. 16 - Commissario di Sezione
- Il Commissario di Sezione, eletto
dall'Assemblea, è il responsabile
educativo della Sezione, responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout
e depositario delle tradizioni della Sezione.
- Il Commissario di Sezione:
- ha la direzione metodologica della Sezione;
- sostituisce il Presidente di Sezione in
caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
- cura l'attuazione delle deliberazioni degli
Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
- propone al Comitato di Sezione, per la
designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice
Commissario di Sezione;
- nomina inoltre, su proposta del Capo
Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.
- Il Commissario di Sezione risponde del
proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza
votando una mozione di sfiducia.
Art. 17 - Comitato di Sezione
- Il Comitato di Sezione è l'organo di
amministrazione che applica le decisioni assembleari, la totalità degli amministratori è scelta tra le
persone fisiche associate.
- Esso è composto da un numero dispari minimo
di tre componenti, fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea di
Sezione, dal Commissario di Sezione e dal Presidente di Sezione, che lo
presiede; tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di
voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere
fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Comitato stesso.
- Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno
diritto di assistere i membri dell'Organo di Revisione e Controllo, e, se
nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può invitare
quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.
- Le riunioni del Comitato di Sezione
potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in
videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
- Il Comitato di Sezione amministra e
coordina tutte le attività della Sezione. A tal fine:
- designa il Tesoriere scegliendolo tra i
consiglieri;
- su proposta del Commissario di Sezione
designa al Presidente per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed
eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
- esamina e delibera sulle domande di
ammissione degli associati;
- stabilisce i termini per il rinnovo delle
adesioni di associati ed iscritti, in armonia con i tempi indicati dal
Consiglio Nazionale del CNGEI;
- mantiene aggiornato il libro degli
associati ed il registro degli iscritti e dei volontari;
- delibera in merito all'individuazione e
allo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto;
- predispone la relazione e il bilancio consuntivo da
sottoporre alla Assemblea di Sezione;
- predispone
inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da
sottoporre all'Assemblea di Sezione;
- redige il Progetto di Sezione e le sue
modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
- decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea
di Sezione;
- può redigere un Regolamento di Sezione;
- infligge i provvedimenti contemplati sub
a), b), c) e d) indicati all'art. 9 del presente statuto.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non
si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 18 - Organo di Revisione e Controllo (O.RE.CO)
- Nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 del
D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede
all'elezione dell'Organo di Revisione e Controllo, il quale può essere in
composizione monocratica o collegiale, composto da un numero dispari, minimo di
tre, tale organo al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del D.Lgs.
117/2017 deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro.
- La scelta sul numero dei componenti
dell'Organo deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per
l'elezione dell'Organo.
- L'Organo di Revisione e Controllo rimane in
carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qualche
motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Sezione in questa eventualità è
chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare
immediatamente e senza ritardo l'Assemblea di Sezione al fine di procedere
all'elezione degli Organi Sociali decaduti.
- Ai componenti dell'Organo di Revisione e
Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- L'Organo di Revisione e Controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8
del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti
di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- ha il controllo della gestione contabile
della Sezione.
- L'Organo di Revisione e Controllo è tenuto
a presentare una relazione scritta all'Assemblea di Sezione contestualmente
alla discussione del bilancio consuntivo.
- I membri dell'Organo di Revisione e
Controllo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di
qualsiasi persona.
- L'incarico di membro dell'Organo di
Revisione e Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della
Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea
Nazionale.
TITOLO VI - LIBRI SOCIALI E REGISTRI
Art. 19 - Libri sociali
- La Sezione, oltre alle prescritte scritture
contabili di cui all'art. 20 del presente statuto, detiene i seguenti libri sociali
e registri:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni
assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo di amministrazione.
- La Sezione, oltre
ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro degli
iscritti e dei volontari.
- Gli associati
hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i
registri di cui al presente articolo, facendone espressa richiesta al Comitato
di Sezione, che provvederà a consentirne la consultazione.
- Gli associati
potranno esaminare, l'eventuale libro detenuto dall'O.RE.CO facendone espressa
richiesta allo stesso.
TITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 20 - Anno Scout
- L'anno scout va dal 1° settembre al 31
agosto dell'anno successivo.
Art. 21 - Mezzi Finanziari
- I mezzi finanziari di cui dispone la
Sezione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
- contributi annuali degli associati e degli
iscritti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del
D.lgs. 117/2017;
- La gestione finanziaria è ispirata al
criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli iscritti,
gli associati, i loro familiari o terzi;
- La Sezione, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, si
riserva di declinare eventuali contributi provenienti da soggetti ritenuti
contrari ai principi dello Scautismo e del presente Statuto.
Art. 22 - Scritture Contabili
- La Sezione redige il bilancio di esercizio
formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione,
dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra
le poste di bilancio,
l'andamento economico e gestionale della Sezione e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie.
- La Sezione ai sensi dell'art. 13 c. 2 del
Codice del Terzo Settore può redigere il bilancio nella forma di rendiconto per
cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
- L'esercizio finanziario della Sezione
coincide con l'Anno Scout.
- Il Comitato di Sezione presenta ogni anno
all'Assemblea di Sezione, che lo approva con voto palese a maggioranza dei
presenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente Anno
Scout, con la relazione dell'Organo di Revisione e Controllo qualora previsto,
e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
- Dall'inizio
dell'Anno Scout fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo da parte dell'Assemblea di Sezione, il Comitato di Sezione non
effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente
autorizzati dall'Assemblea di Sezione.
- I bilanci preventivo e consuntivo, sono
depositati presso la sede della Sezione e possono essere consultati da ogni
associato che ne faccia richiesta.
Art.
23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- La Sezione esclude ogni fine di lucro sia
diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo
svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
comunque denominati, durante la vita della Sezione, ad associati, iscritti, o
lavoratori o terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VIII - MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 24 - Modifiche dello Statuto
- Le modifiche al presente statuto devono
essere approvate dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria,
appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto
al voto presenti in assemblea.
- L'ordine del giorno dell'Assemblea di
Sezione in Sessione Straordinaria per le modifiche statutarie, deve essere
comunicato a tutti gli associati della Sezione, come indicato all'art. 14 c. 13
del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della seduta.
- Il Comitato di
Sezione, in seguito a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della
Pubblica Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvede,
con le modalità di cui ai commi precedenti, ad effettuare le modifiche
statutarie in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello Statuto
aggiornato presso gli uffici delle autorità competenti, ovvero, autorizza il
Presidente di Sezione, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le
stesse, ratificando il nuovo testo all'Assemblea di Sezione in sessione
Straordinaria appositamente convocata.
- Eventuali ulteriori
modifiche al presente Statuto, non contemplate al comma precedente,
richiederanno l'approvazione dell'Assemblea Nazionale del CNGEI appositamente
convocata secondo le modalità indicate al Regolamento Nazionale.
TITOLO IX - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
Art. 25 - Scioglimento della Sezione
- Lo scioglimento della Sezione deve essere
approvato dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente
convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
- Lo scioglimento della Sezione comporta
automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all'art. 2
c. 9 del presente Statuto.
- L'assemblea di Sezione che delibera lo
scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla
liquidazione stessa.
- La devoluzione del patrimonio sarà
effettuata in favore del CNGEI, o di un ente aderente al CNGEI iscritto al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio
provinciale o regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Il Presidente di Sezione in carica è tenuto
alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi
3 e 4 di questo articolo.
Art.
26 - Rinuncia o revoca dell'adesione al CNGEI
- La rinuncia di adesione al CNGEI deve
essere approvata dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria,
appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto
al voto.
- La richiesta di convocazione dell'Assemblea
Straordinaria per la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere presentata con
una delle seguenti modalità:
- con delibera all'unanimità del Comitato di
Sezione;
- su richiesta sottoscritta da almeno la metà
degli associati.
- L'ordine del giorno dell'Assemblea
Straordinaria di Sezione riguardante la rinuncia di adesione al CNGEI deve
essere comunicato a tutti gli associati e al Consiglio Nazionale del CNGEI
almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
- La revoca dell'adesione al CNGEI può
avvenire per il venir meno dei requisiti previsti nel regolamento nazionale. I
ricorsi avverso la decisione di revoca vanno inoltrati al Giurì d'Onore del
CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del
provvedimento.
- La rinuncia o la revoca dell'adesione della
Sezione al CNGEI comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i
materiali di cui all'art. 2 c. 9 del presente Statuto, nonché l'utilizzo del
nome, dei loghi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 - Disposizioni Finali
- Per
tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni
contenute nel codice civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e
nelle norme vigenti in materia.
[1] L'utilizzo
degli acronimi "ETS" e "APS" comprese le forme estese inserite nella
denominazione sociale del presente statuto potranno essere spendibili nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
[2]Il
Consiglio Nazionale è il massimo organo collegiale del CNGEI (Vds. Statuto
Nazionale del CNGEI)
[3] Il
Giurì d'Onore è l'organo giudicante del CNGEI (Vds. Statuto
Nazionale del CNGEI)