ALBO PRETORIO


ALBO PRETORIO


STATUTO DELLA SEZIONE DI LECCE APS

Redatto secondo lo schema tipo approvato dall'Assemblea Nazionale del CNGEI

del 11.02.2023.

Approvato dal Comitato di Sezione in data 18 febbraio 2023

Approvato dal Consiglio Nazionale del CNGEI nella tornata del 04-05 marzo 2023

Approvato in via definitiva dall'Assemblea di Sezione in data 10 marzo 2023


STATUTO

dell'associazione

CNGEI SEZIONE SCOUT DI LECCE APS

approvato dall'Assemblea di Sezione del 10 marzo 2023

_____________________________________________________________________

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) nacque nell'ottobre del 1912 per iniziativa del Professor Carlo Colombo e della Società Podistica Lazio, dalla quale ebbe origine Il movimento fondato in Roma il 30 giugno 1913.

Esso è composto da enti aderenti, ovvero da associazioni di promozione sociale, altrimenti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividendo le finalità e gli scopi associativi, si impegnino ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento e che siano organizzate secondo lo Statuto tipo delle Sezioni deliberato dall'Assemblea Nazionale.

La Sezione CNGEI di Lecce fu tra le prime in Italia; dispone del suo più antico documento risalente al 1913 ritrovato nella storica sede di via Adda e Basento in Lecce, ovvero la foto dello scout Ugo Nicazza da Gallipoli. Per questo motivo, il 1913, è stato assunto come anno di nascita (o di fondazione) della nostra associazione. Tuttavia, esiste un documento che ne certifica la Costituzione in Sezione Territoriale del già esistente gruppo scout CNGEI di Lecce.

Trattasi del Bollettino Ufficiale nn. 15-16 Anno II - marzo-aprile 1917 - della nostra Sede Centrale del CNGEI di Roma, del quale trasferiamo copia nella pagina successiva del presente documento, da cui si evince che il 4 marzo del 1917 si riunì l'Assemblea Costituente che ne elesse anche gli organi direttivi.

Durante il periodo fascista e sino alla fine della seconda guerra mondiale, il Movimento Scout agì in clandestinità. Non vi sono perciò documenti che testimonino la cosiddetta "Jungla Silente". Il nostro primo documento post-bellico è il "libretto personale" dello scout leccese Nando Calvani, rilasciato il 6 febbraio del 1947.

Il 1951 è l'anno della tragedia del Polesine e gli scout leccesi organizzarono un Centro di Raccolta aiuti pro-Polesine in Piazza S. Oronzo a Lecce.

Nel 1962 l'associazione si trasferisce nel quartiere S.Rosa . Viene inaugurata una mostra di "arte e tecnica scout" presso il nuovo Centro Sociale di Via Adige.

Il 1963 è l'anno della tragedia del Vajont ed, anche in questo caso, i nostri scout si distinsero per la solidarietà dimostrata nei confronti del Comune di Longarone.

Nella storica sede di via Adda e Basento e nell'attiguo campo sportivo in Santa Rosa, l'associazione ci è restata sino ai primi anni 2000.

Nel 2013 abbiamo festeggiato i nostri primi 100 anni di vita, con una serie di eventi culminati in un convegno nazionale presso le Officine Cantelmo di Lecce, dal titolo "SCAUTISMO, IL GRANDE GIOCO DELLA VITA" al quale presero parte come relatori : il Presidente della Provincia di Lecce, il Sindaco di Lecce, il Presidente dell'Ordine Scout di San Giorgio.

Attualmente la nostra sede si trova in Viale Della Repubblica n. 88 - Lecce (LE), e continua le proprie attività, coinvolgendo i ragazzi della città e delle zone limitrofe.

La storia della nostra Sezione ed un ricco archivio fotografico sono consultabili sul sito internet www.cngeilecce.webnode.it



TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

  • L'Associazione di Promozione Sociale denominata CNGEI Sezione Scout di Lecce APS[1] (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito Sezione, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.L'Associazione non ha personalità giuridica ed il proprio Codice Fiscale è il n° 93049180750.
  • La Sezione ha sede legale in Lecce in Viale della Repubblica n° 88, il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.
  • La Sezione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

La Sezione aderisce al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS, di seguito CNGEI, è tenuta a rispettarne lo Statuto ed il Regolamento, a versare al CNGEI una quota di adesione annuale, nell'entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale[2] del CNGEI.

  • La Sezione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli iscritti, degli associati, dei loro familiari o di terzi, ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

  • La Sezione persegue i seguenti scopi:
  • L'educazione dei giovani, ovvero, l'educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, dell'autodisciplina, dell'autonomia di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, del rispetto per la natura e la salvaguardia dell'ambiente, nonché della solidarietà umana verso chiunque altro;
  • la formazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamente allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.
  • Per raggiungere i propri scopi la Sezione può:
  • Riunire, coordinare e sostenere gli adulti, favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze al fine di offrire ai giovani iscritti un percorso educativo adatto, efficace, strutturato e al passo con i tempi;
  • riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane, in opportunità di servizio alla comunità e all'ambiente;
  • partecipare o organizzare occasioni di incontro internazionale per associati e iscritti al fine di arricchire le proprie esperienze, le conoscenze tecniche, promuovere l'amicizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;
  • offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei Valori e del Metodo Scout a terzi, interessati a conoscere il Movimento Scout;
  • collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
  • La Sezione realizza la sua proposta educativa in favore degli iscritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
  • La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell'attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto e all'accoglienza dell'altro.
  • Le attività della Sezione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e antifasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana. La Sezione si impegna attivamente a servire la Patria mediante l'educazione dei giovani agli ideali di libertà, giustizia, democrazia e attraverso il rifiuto di ogni forma di autoritarismo e totalitarismo proveniente da qualsiasi parte politica.
  • La Sezione, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi ai valori della legge e della Promessa Scout, i cui testi integrali sono allegati sotto la lettera A dello Statuto del CNGEI.
  • La Sezione nell'esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.

Art. 3 - Attività diverse

  • La Sezione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
  • L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Sezione potrà svolgere è il Comitato di Sezione.

TITOLO II - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  • La Sezione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il trasferimento della qualità di associato.
  • Possono chiedere di associarsi alla Sezione le persone fisiche che abbiano concluso il percorso educativo secondo il metodo scout del CNGEI o che, non ricadendo all'interno del percorso educativo del CNGEI, richiedano di associarsi. Essi conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI, svolgono attività di volontariato nella Sezione e nel CNGEI, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità delle stesse e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.
  • Le istanze di ammissione devono essere presentate al Presidente di Sezione il quale, le sottopone al Comitato di Sezione, che le valuta nella prima riunione possibile.
  • L'accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo associativo ed annotate nel libro degli associati.
  • In caso di rigetto dell'istanza sarà il Commissario di Sezione, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della istanza di ammissione.
  • Chi ha presentato l'istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Sezione in occasione della prima seduta utile.
  • Non possono essere iscritti alla Sezione:
  • gli associati ad altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;
  • coloro che sono stati espulsi da altri enti aderenti al CNGEI;
  • Non saranno più considerati associati, coloro che avranno manifestato in forma scritta, la volontà di non voler partecipare alla vita associativa, ovvero, coloro che non hanno versato il previsto contributo associativo annuale entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

  • Gli associati hanno il diritto di:
  • partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
  • partecipare all'Assemblea di Sezione;
  • vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento Nazionale, fregiandosi dei distintivi che competono;
  • avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
  • usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;
  • ricevere gratuitamente notiziari associativi e del CNGEI;
  • ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
  • ricevere la tessera del CNGEI;
  • esaminare i libri sociali della Sezione e del CNGEI;
  • candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto;
  • Gli associati hanno l'obbligo di:
  • rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
  • aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
  • rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;
  • versare il contributo associativo annuale nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione;
  • prestare volontariamente e a titolo gratuito la loro opera in favore della Sezione e del CNGEI;
  • collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della Sezione e del CNGEI;
  • Gli associati hanno un comportamento sia verso l'interno che verso l'esterno dell'associazione improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di associato per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.

Art. 6 - Recesso - Dimissioni

  • È possibile recedere dalla qualità di associato mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Sezione, il recesso è immediatamente esecutivo e non necessita di accettazione.
  • È possibile dare le dimissioni da un ruolo mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Sezione, le stesse sono immediatamente esecutive e non necessitano di accettazione.
  • Le dimissioni del Presidente di Sezione o della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione comportano la decadenza di tutti gli organi ad eccezione dell'Organo di Revisione e Controllo, ove previsto. (vedasi art. 14 c. 14)

Art. 7 - Iscritti (immodificabile)

  • Possono chiedere di iscriversi alla Sezione e di partecipare alle attività scout, tutti i giovani che abbiano già compiuto gli otto anni d'età o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno scout di riferimento, ovvero, entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.
  • Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale, devono essere presentate al Presidente della Sezione, l'esame delle stesse può essere demandato al Commissario di Sezione con facoltà di delega al Capo Gruppo.
  • L'accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo di iscrizione ed annotate nel registro degli iscritti.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli iscritti

  • Gli iscritti alla Sezione hanno il diritto di:
  • partecipare a tutte le attività scout, organizzate secondo la propria fascia d'età;
  • vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;
  • avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
  • usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;
  • ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
  • ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
  • ricevere la tessera del CNGEI.
  • Gli iscritti alla Sezione hanno l'obbligo di:
  • rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
  • aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
  • rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;
  • versare il contributo di iscrizione nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione.

TITOLO III - VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

Art. 9 - Volontari

  • La Sezione, oltre all'attività di volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari non associati di cui all'art. 17 comma 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in modo non occasionale in favore della Sezione e del CNGEI, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell'associazione e, degli associati e degli iscritti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
  • Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Sezione stessa.
  • La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Sezione o dal CNGEI.
  • Il CNGEI assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del Codice del Terzo Settore.
  • La Sezione iscrive i volontari di cui al comma 1. in un apposito registro.

Art. 10 - Persone retribuite

  • La Sezione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e in ogni caso, in seguito a delibera assembleare. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV - RICONOSCIMENTI E SANZIONI

Art. 11 - Sanzioni Disciplinari

  • Gli associati della Sezione che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni inerenti l'attività della Sezione e del CNGEI tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
  • ammonizione;
  • deplorazione;
  • temporanea esclusione dall'attività scautistica e/o dal ricoprire cariche in Sezione o nel CNGEI;
  • espulsione dalla Sezione;
  • Il Comitato di Sezione può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  • Il Consiglio Nazionale del CNGEI può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) solo per azioni commesse da associati che ricoprono incarichi nazionali anche temporanei o di scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusivamente dalle cariche del CNGEI.
  • Il Giurì d'Onore[3] può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  • Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed alla Sezione di appartenenza.
  • Gli interessati, per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione o dal Consiglio Nazionale del CNGEI, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza al Giurì d'Onore.
  • Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Sezione o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecitamente il caso al Giurì d'Onore che ne esegue la decisione.
  • Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in via urgente provvedere alla sospensione temporanea degli associati di cui al comma 1 del presente articolo, in attesa della decisione del Giurì d'Onore.

Art. 12 - Onorificenze

  • Sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenza per premiare atti di valore compiuti dagli associati, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione o al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del CNGEI.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi sociali, gratuità e durata

  • Sono organi della Sezione:
  • Assemblea di Sezione
  • Presidente di Sezione (legale rappresentante)
  • Commissario di Sezione (responsabile educativo)
  • Comitato di Sezione (organo di amministrazione)
  • Organo di Revisione e Controllo (obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea di Sezione)
  • Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Revisione e Controllo, salvo che gli stessi non siano associati, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  • Le sedute del Comitato di Sezione e dell'Organo di Revisione e Controllo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
  • Le sedute di cui al comma precedente, potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
  • Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea di Sezione.
  • Quando però negli organi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente di Sezione è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea di Sezione per l'elezione dei nuovi componenti, i quali, durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio di gestione del Comitato di Sezione.
  • Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 - Assemblea di Sezione

  • L'Assemblea di Sezione è il massimo organo decisionale della Sezione.
  • All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli associati.
  • L'Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
  • L'Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
  • Gli associati possono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente un altro associato della Sezione.
  • Gli associati che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
  • Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
  • L'Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria:
  • elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b. approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;

c. delibera sull'entità del contributo associativo annuale da richiedere ad associati e iscritti;

d. delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;

e. approva il Progetto di Sezione, il bilancio sociale se previsto, e i loro aggiornamenti;

f. elegge i delegati all'Assemblea del CNGEI, tra gli associati della Sezione;

g. approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del CNGEI;

h. delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dagli associati.

9. L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione Ordinaria, dal Presidente di Sezione, ogni anno, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea del CNGEI, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, inviata almeno quindici giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.

10. L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

11. L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria delibera con il voto dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ovvero, con le maggioranze di cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto.

12. L'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
  • delibera sulla rinuncia dell'adesione al CNGEI;
  • delibera su ogni altra questione di carattere urgente o straordinario.

13. L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione Straordinaria, dal Presidente di Sezione, almeno quindici giorni prima della seduta, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, altresì è convocata su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l'Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai richiedenti.

14. In caso di dimissioni del Presidente di Sezione, ovvero, nel caso in cui per qualche motivo venga a decadere l'intero Comitato di Sezione e non sia stato previsto l'Organo di Revisione e Controllo, il Comitato di Sezione, in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea di Sezione al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Sezione.

15. L'assemblea di Sezione, sia essa in sessione Ordinaria o Straordinaria, potrà svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.

Art. 15 - Presidente di Sezione

  • Il Presidente di Sezione, eletto dall'Assemblea è il legale rappresentante della Sezione.
  • Il Presidente di Sezione:
  • convoca l'Assemblea di Sezione;
  • convoca e presiede il Comitato di Sezione;
  • nomina, su proposta del Commissario e su designazione del Comitato, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall'Assemblea;
  • nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;
  • Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
  • ha la firma su tutti gli atti esterni;
  • propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione;
  • vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione.
  • Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.
  • In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.
  • Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 16 - Commissario di Sezione

  • Il Commissario di Sezione, eletto dall'Assemblea, è il responsabile educativo della Sezione, responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.
  • Il Commissario di Sezione:
  • ha la direzione metodologica della Sezione;
  • sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
  • cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
  • propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
  • nomina inoltre, su proposta del Capo Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.
  • Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 17 - Comitato di Sezione

  • Il Comitato di Sezione è l'organo di amministrazione che applica le decisioni assembleari, la totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
  • Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti, fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea di Sezione, dal Commissario di Sezione e dal Presidente di Sezione, che lo presiede; tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Comitato stesso.
  • Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i membri dell'Organo di Revisione e Controllo, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.
  • Le riunioni del Comitato di Sezione potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
  • Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione. A tal fine:
  • designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
  • su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
  • esamina e delibera sulle domande di ammissione degli associati;
  • stabilisce i termini per il rinnovo delle adesioni di associati ed iscritti, in armonia con i tempi indicati dal Consiglio Nazionale del CNGEI;
  • mantiene aggiornato il libro degli associati ed il registro degli iscritti e dei volontari;
  • delibera in merito all'individuazione e allo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto;
  • predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;
  • predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea di Sezione;
  • redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
  • decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Sezione;
  • può redigere un Regolamento di Sezione;
  • infligge i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) indicati all'art. 9 del presente statuto.
  • Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Organo di Revisione e Controllo (O.RE.CO)

  • Nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede all'elezione dell'Organo di Revisione e Controllo, il quale può essere in composizione monocratica o collegiale, composto da un numero dispari, minimo di tre, tale organo al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  • La scelta sul numero dei componenti dell'Organo deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione dell'Organo.
  • L'Organo di Revisione e Controllo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Sezione in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea di Sezione al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali decaduti.
  • Ai componenti dell'Organo di Revisione e Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
  • L'Organo di Revisione e Controllo:
  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto;
  • può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
  • ha il controllo della gestione contabile della Sezione.
  • L'Organo di Revisione e Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea di Sezione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.
  • I membri dell'Organo di Revisione e Controllo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
  • L'incarico di membro dell'Organo di Revisione e Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea Nazionale.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 19 - Libri sociali

  • La Sezione, oltre alle prescritte scritture contabili di cui all'art. 20 del presente statuto, detiene i seguenti libri sociali e registri:
  • libro degli associati;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.
  • La Sezione, oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro degli iscritti e dei volontari.
  • Gli associati hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i registri di cui al presente articolo, facendone espressa richiesta al Comitato di Sezione, che provvederà a consentirne la consultazione.
  • Gli associati potranno esaminare, l'eventuale libro detenuto dall'O.RE.CO facendone espressa richiesta allo stesso.

TITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - Anno Scout

  • L'anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 21 - Mezzi Finanziari

  • I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
  • contributi annuali degli associati e degli iscritti;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
  • La gestione finanziaria è ispirata al criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli iscritti, gli associati, i loro familiari o terzi;
  • La Sezione, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, si riserva di declinare eventuali contributi provenienti da soggetti ritenuti contrari ai principi dello Scautismo e del presente Statuto.

Art. 22 - Scritture Contabili

  • La Sezione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra

le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Sezione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

  • La Sezione ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore può redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'Anno Scout.
  • Il Comitato di Sezione presenta ogni anno all'Assemblea di Sezione, che lo approva con voto palese a maggioranza dei presenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente Anno Scout, con la relazione dell'Organo di Revisione e Controllo qualora previsto, e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
  • Dall'inizio dell'Anno Scout fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea di Sezione, il Comitato di Sezione non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall'Assemblea di Sezione.
  • I bilanci preventivo e consuntivo, sono depositati presso la sede della Sezione e possono essere consultati da ogni associato che ne faccia richiesta.

Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  • La Sezione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
  • Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Sezione, ad associati, iscritti, o lavoratori o terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 24 - Modifiche dello Statuto

  • Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
  • L'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione in Sessione Straordinaria per le modifiche statutarie, deve essere comunicato a tutti gli associati della Sezione, come indicato all'art. 14 c. 13 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della seduta.
  • Il Comitato di Sezione, in seguito a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvede, con le modalità di cui ai commi precedenti, ad effettuare le modifiche statutarie in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello Statuto aggiornato presso gli uffici delle autorità competenti, ovvero, autorizza il Presidente di Sezione, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse, ratificando il nuovo testo all'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria appositamente convocata.
  • Eventuali ulteriori modifiche al presente Statuto, non contemplate al comma precedente, richiederanno l'approvazione dell'Assemblea Nazionale del CNGEI appositamente convocata secondo le modalità indicate al Regolamento Nazionale.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25 - Scioglimento della Sezione

  • Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
  • Lo scioglimento della Sezione comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all'art. 2 c. 9 del presente Statuto.
  • L'assemblea di Sezione che delibera lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
  • La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore del CNGEI, o di un ente aderente al CNGEI iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale o regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  • Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 di questo articolo.

Art. 26 - Rinuncia o revoca dell'adesione al CNGEI

  • La rinuncia di adesione al CNGEI deve essere approvata dall'Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
  • La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
  • con delibera all'unanimità del Comitato di Sezione;
  • su richiesta sottoscritta da almeno la metà degli associati.
  • L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Sezione riguardante la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere comunicato a tutti gli associati e al Consiglio Nazionale del CNGEI almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
  • La revoca dell'adesione al CNGEI può avvenire per il venir meno dei requisiti previsti nel regolamento nazionale. I ricorsi avverso la decisione di revoca vanno inoltrati al Giurì d'Onore del CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.
  • La rinuncia o la revoca dell'adesione della Sezione al CNGEI comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all'art. 2 c. 9 del presente Statuto, nonché l'utilizzo del nome, dei loghi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizioni Finali

  • Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e nelle norme vigenti in materia.

[1] L'utilizzo degli acronimi "ETS" e "APS" comprese le forme estese inserite nella denominazione sociale del presente statuto potranno essere spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

[2]Il Consiglio Nazionale è il massimo organo collegiale del CNGEI (Vds. Statuto Nazionale del CNGEI)

[3] Il Giurì d'Onore è l'organo giudicante del CNGEI (Vds. Statuto Nazionale del CNGEI)



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